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ARTICOLI E DOCUMENTI MEDICI
La classificazione ICF - oltre l'invalidità e l'handicap
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del Dott.re Sicuranza
Nel Sistema delle Nazioni Unite,compete alla Organizzazione
Mondiale per la Sanità (OMS) la responsabilità
di preparare e visionare le misure internazionali concernenti
il diritto alla salute e il coordinamento del lavoro sanitario
in campo internazionale.
Il Preambolo della Costituzione dell'OMS dichiara: "il
godimento del livello di salute più elevato possibile
è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano,
senza distinzione di razza, religione, credo politico, condizioni
economiche e sociali". La definizione di salute include
"il benessere fisico, mentale e sociale".
La "Guida ai diritti umani" dell'UNESCO precisa
che i servizi sanitari fondamentali atti a garantire una tutela
sanitaria adeguata alla comunità devono comprendere:
1. assistenza alle madri e all'infanzia, ivi compresi le
cure ostetriche;
2. nutrizione;
3. prevenzione e controllo delle malattie infettive;
4. servizi igienico-sanitari e accesso alle risorse idriche;
5. educazione sanitaria;
6. sanità sul posto di lavoro.
Nel 1970, l'OMS elabora l'International Classification of
Diseases (ICD), focalizzata sulla causa, sulla descrizione
delle principali caratteristiche cliniche e sulle indicazioni
diagnostiche delle patologie. Inoltre, al fine di rispondere
alla necessità di un'omogeneizzazione dei dati nel
mondo, le diagnosi vengono tradotte in codici numerici.
L'ICD, che ha particolare riguardo per l'aspetto etiologico
della patologia, è una classificazione in cui assume
un ruolo centrale il nesso di causa, secondo lo schema:
eziologia -> patologia -> manifestazione clinica
Tuttavia, il limite è quello di non prevedere le conseguenze
della patologia, tanto che, oltre a periodiche revisioni (si
ricordi tra l'altro che con l'industrializzazione si diffondono
nuove patologie causate da fattori non presenti in natura
e sovente caratterizzate da cronicità, multietiologia
e irreversibilità), già nel 1976 all'ICD si
affianca un testo relativo proprio alle conseguenze delle
malattie, o a fenomeni a queste connesse.
Nel 1980 Wood e la sua equipe realizzano l'International
Classification of Impairment, Disabilities ad Handicap. A
manual of classification relating to the consequences of desease
(ICIDH).
L'esigenza di un superamento concettuale della ICD è
dunque dettata dalla constatazione che le persone, oltre a
subire le manifestazioni cliniche della malattia, possono
risultare incapaci di svolgere il loro ruolo sociale e di
mantenere normali relazioni.
In questa prospettiva, l'ICIDH propone le nuove definizioni
di Impairment, Disability ed Handicap, di seguito sintetizzate.
Impairment (menomazione).
Indica ogni alterazione anatomica o funzionale, psichica
o fisica, rispetto agli standard biomedici generalmente accettati.
È evidente la specificità medica della definizione,
richiesta per un apprezzamento quantitativo e soprattutto
qualitativo. Altro punto essenziale, è quello di riferimento,
cioè la "normalità", che non è
intesa come assoluta, quanto piuttosto come un concetto statistico
di normalità in rapporto alle persone di stesso sesso
ed età. Inoltre, non sempre la stessa menomazione incide
in ugual modo nella vita reale di ogni persona (si pensi all'esempio
alla diversa gravità dell'amputazione della falange
ungueale del mignolo per un violinista rispetto al resto della
popolazione).
Disability (disabilità / incapacità).
Indica in ogni diminuzione delle possibilità, derivante
da una minorazione, di effettuare una specifica azione finalizzata,
nello stesso modo di un "medio" essere umano. Non
riguarda l'estrinsecazione della funzione relativa ad una
struttura anatomica o funzionale, ma l'abilità di tutta
la persona, e non di una sua parte, a compiere una determinata
azione della vita quotidiana, che consiste in una serie di
attività complesse e tra loro integrate, nello svolgimento
di un determinato compito (lavorativo, ricreativo, necessario
o superfluo) della vita quotidiana. Queste attività
del vivere quotidiano (ADL) sono definite in base alla loro
importanza: alcune sono necessarie (come nutrirsi, vestirsi,
pulirsi, spostarsi autonomamente); altre, non sono essenziali
alla sopravvivenza, ma lo diventano in rapporto alla qualità
della vita (ad esempio, la capacità di preparare il
cibo, di curare il proprio aspetto, svolgere un'attività
retribuita). In conclusione, il concetto di incapacità
/ disabilità non può prescindere dal riferimento
all'ambiente di vita della persona e alla sua capacità
di adattarsi ed interagire alla più diverse circostanze.
Handicap (termine inizialmente adottato nella traduzione
in francese dell'ICIDH).
Può derivare da una menomazione, ma in genere è
in relazione alla disability con compromissione della sfera
sociale dell'individuo. Il fatto che si riferisca non tanto
all'individuo in esame, ma alle condizioni esterne (si pensi,
ad esempio, all'ostacolo rappresentato da uno scalino per
chi è sulla carrozzina), rende questa definizione di
non immediato inquadramento medico-legale e richiede l'esigenza
di una collaborazione con altre figure professionali.
Una lista dei principali raggruppamenti nella definizione
di ciascuno dei tre termini può meglio aiutare a capire
la distinzione.
Menomazioni
1. Menomazioni della capacità intellettiva Altre menomazioni
psicologiche Menomazioni del linguaggio e della parola
2. Menomazioni auricolari
3. Menomazioni oculari
4. Menomazioni viscerali
5. Menomazioni scheletriche
6. Menomazioni deturpanti
7. Menomazioni generalizzate, sensoriali e di altro tipo.
Disabilità
1. Disabilità nel comportamento
2. Disabilità nella comunicazione
3. Disabilità nella cura della propria persona
4. Disabilità locomotorie
5. Disabilità dovute all'assetto corporeo
6. Disabilità nella destrezza
7. Disabilità circostanziali
8. Disabilità in particolari attività
9. Altre restrizioni all'attività
Handicap
1. Handicap nell'orientamento
2. Handicap nell'indipendenza fisica
3. Handicap nella mobilità
4. Handicap occupazionali
5. Handicap nell'integrazione sociale
6. Handicap nell'autosufficienza economica
7. Altri handicap
Negli stessi anni, anche in Italia, sia pure con peculiari
caratteristiche, si assiste alla definizione e all'evoluzione
di un nuovo concetto della minorazione, ovvero di quei soggetti
totalmente o parzialmente privi della facoltà fisiche
e/o psichiche, rientranti in diverse categorie di invalidità
(di guerra, di servizio e di lavoro) in riferimento alla causa
che determina la minorazione stessa.
Nel 1971 è promulgata la Legge 118, che definisce
"mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni
congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi
gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico
o dismetabolico, insufficienza mentali derivanti da difetti
sensoriali e funzionali, che abbiano subito una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore
a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della
loro età".
Successivamente, anche i soggetti ultrasessantancinquenni
sono dichiarati invalidi civili in caso di riconoscimento
di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della loro età.
La capacità lavorativa del soggetto ("riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore
a un terzo") è la dimensione principale in cui
si colloca questa definizione e risente ancora dei precedenti
interventi statali destinati a tutela dell'invalidità
da causa di lavoro o di guerra o di servizio, al punto che
per stabilire se un cittadino è da considerarsi invalido
civile si ricorre ad un criterio di esclusione: invalido civile
è, cioè, chi si trova in condizione di minorazione
non dipendente da cause di guerra, servizio e lavoro.
Per meglio comprendere il riferimento alla capacità
lavorativa del singolo, si consideri che queste forme di tutela
nascono storicamente da un'evoluzione dei concetti di beneficenza,
mutualismo ed assicurazioni private. L'assistenza sociale
promulgata dallo Stato ne rappresenta il superamento, anche
se la genesi è comune. La Costituzione italiana sancisce
il dovere di solidarietà (art. 2), il diritto-dovere
al lavoro (art. 4), la tutela della pubblica salute (art.
32) e del lavoro (art. 35), i mezzi di sussistenza per invalidi,
anziani, disoccupati (art. 38). Dall'insieme delle normative
che definiscono l'assistenza e la previdenza sociale si definisce
il Sistema di Sicurezza Sociale in cui l'istituto dell'invalidità
civile, per la sua origine non contributiva, per il suo indirizzo
di tutela "erga omnes", per le sue ripercussioni
sul del diritto del lavoro, si inquadra a pieno titolo.
Nell'ambito della Legge 118/1971, il ruolo del medico-legale
diventa indispensabile non solo per la definizione stessa
di invalido, ma anche in seguito all'introduzione di criteri
di valutazione tabellati (D.M. 11.2.1980 e 5.2.1990).
La formulazione delle tabelle, in realtà rese esecutive
solo con il D.M. 5 febbraio 1992, è chiaramente ispirata
alla classificazione ICIDH. L'elenco delle menomazioni è
redatto sulla base delle indicazioni dell'OMS, così
come lo sono sia la suddivisione in gruppi (prima cifra del
codice) e sottogruppi (seconda cifra), sia le voci delle singole
infermità (terza cifra) causa di menomazione (quarta
cifra).
In questo contesto, la metodologia medico legale trova la
sua necessità nei parametri indicati dal decreto legislativo
509/1988:
1. il danno anatomo-funzionale permanente;
2. la capacità lavorativa (in occupazioni confacenti
le attitudini oppure specifica);
3. il sistema tabellare.
Per quanto sopra esposto, la sua funzione di indagine sul
nesso di causa, sul criterio di permanenza del danno e sulla
valutazione della residua capacità lavorativa del soggetto
in ambito di un sistema tabellare, segue il complesso iter
evolutivo indicato dell'OMS. Si noti, a titolo di esempio,
la somiglianza tra la definizione di "impairment"
ed il "danno biologico" definito dalla dottrina
medico-legale italiana quale menomazione dell'integrità
psicofisica.
Negli anni successivi, l'individuo menomato è riconosciuto
sempre più nella sua sfera sociale e non individuale.
Tale concetto, come si è visto, era già stato
recepito nell'ICIDH, con la definizione di handicap.
Nel 1997 l'ICIDH è sottoposto a revisione e nasce
l'ICIDH-2 Beta 1 draf version.
Rimane il termine "impairment", ma al posto di
"disability" è proposta la definizione di
"activities". Il suo primo significato è
quello di azione attiva, o vitale, mentre il secondo è
riferito ad un'azione energetica e completa. Solo come terzo
significato, vi è corrispondenza con il termine italiano
"attività", che evoca soprattutto un'occupazione
lavorativa. In realtà, una traduzione più adatta
al significato è quella di "capacità concreta,
di svolgere una certa azione", ancora parte della criteriologia
valutativa medico-legale. Nell'ICIDH-2 si evidenzia che per
"activities" non si intende ciò che è
potenziale, ma quanto effettivamente fa' una persona nella
vita quotidiana.
In Italia, con la Legge 104 del 1992 (legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)
si giunge all'abbandono dei tradizionali criteri percentualistici,
nati in ambito infortunistico a fini indennizzatori, e riguardanti
il singolo individuo in rapporto alla sua capacità
lavorativa, o ai compiti e alla funzioni proprie dell'età.
In particolare, l'articolo 3 precisa che:
1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione
fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione;
2. la persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite
in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza
della minorazione, della capacità complessiva individuale
residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella
di relazione la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Con questa legge, vengono evidenziate le caratteristiche
di promozione, piuttosto che quelle di indennizzo tipiche
del sistema pensionistico. Si tenta quindi di superare l'indicazione
di "diagnosi / percentuale di capacità lavorativa
residua/ indennizzo", introducendo l'esigenza della valutazione
globale della persona, che parte comunque sempre dal lato
medico, cioè dalla menomazione psico-fisica.
La normativa prevede che gli operatori sanitari valutino
il tipo di relazione del disabile con l'ambiente. L'handicap
non deriva da uno stato di invalidità civile (la menomazione),
ma dalle difficoltà che il soggetto menomato incontra
nel corso della sua esistenza. Si tratta dunque di analizzare
elementi tali da determinare un processo di emarginazione
o di svantaggio sociale. Non a caso, infatti, è prevista
nelle Commissioni anche la presenza dell'operatore sociale.
Il ruolo del medico legale è ancora evidenziato, nell'articolo,
dal riferimento alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacità complessiva individuale residua e, in
particolare al comma 3, che definisce lo stato di gravità,
alla valutazione della necessità di un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione.
Tuttavia, lo stesso riferimento alla "capacità
complessiva individuale residua", pur esprimendo il tentativo
di superare il concetto di "capacità lavorativa"
in una dimensione globale della persona, trova un limite proprio
nell'aggettivazione "residua". La residualità
della capacità implica infatti ancora una concezione
valutativa e in termini negativi (ciò che rimane e
non ciò che è). Come in termini di negatività
si estrinseca il concetto di consistenza della minorazione.
Questo limite, d'altronde, ancora una volta era già
stato individuato dall'OMS nell'ICIDH-2, con l'introduzione
del termine "partecipazione", sia pure in riferimento
ancora al soggetto menomato e, dunque, non così dissimile
alla definizione di handicap. Il grado di partecipazione di
una soggetto dipende dal risultato delle complesse relazioni
che si instaurano tra le sue menomazioni e l'ambiente nel
quale vive. Così ambienti diversi avranno impatti diversi
sulla persona, producendo un diverso grado di "partecipazione".
Il termine è volta ad accentuare il concetto che lo
stato menomativo, invalidante, è il risultato dell'interazione
dinamica tra menomazione, compromissione delle capacità
e limitazione della partecipazione alla vita sociale. Ne consegue
che ogni intervento che provochi una modifica in uno dei suddetti
elementi, cambia anche gli altri. Il tutto nell'ambito di
fattori contestuali, distinti in ambientali, e quindi estrinseci
all'individuo, e personali, quali sesso, età, stili
di vita, attitudini, educazione, professione, ecc..
In sintesi, da quanto sopra schematicamente esposto, si nota
l'evoluzione dall'ICI all'ICIDH-2 recepite in Italia dalla
legge 118/1971 alla legge quadro 104/92, passando attraverso
le successive modifiche ed ulteriori disposizioni legislative
(ad esempio, la legge 68/1999 sulle norme per il collocamento
dei disabili).
Dalla condizione menomante si passa alla individuazione della
capacità complessive individuali residue, per giungere
fino alla valutazione delle difficoltà che la persona
in esame incontra nell'ambiente sociale.
Un passo avanti verso la globalità della persona in
un ambito dinamico ambientale, senza dubbio, ma ancora in
una prospettiva di negazione, volta a descrivere quello che
non c'è, o quanto rimane.
Nella consapevolezza di questo limite, si arriva al maggio
2001, quando l'OMS promulga l'International Classification
of Functioning, Disability and Health (ICF).
All'elaborazione di questa classificazione hanno partecipato
192 governi che compongono l'Assemblea Mondiale della Sanità,
tra cui l'Italia, che ha collaborato tramite una rete denominata
Disability Italian Network (DIN), formata da centri dislocati
sul territorio nazionale e coordinata dall'Agenzia regionale
della Sanità del Friuli Venezia Giulia.
Già il titolo del testo è indicativo di un
cambiamento sostanziale nel modo di affrontare il problema,
innanzitutto fornendo un linguaggio unificato di classificazione
per descrivere lo stato dei soggetti.
Inoltre, non ci si riferisce più a un disturbo, organico
o funzionale, senza prima rapportarlo a uno stato di salute.
Il nuovo documento sostituisce ai termini "impairment",
"disability" e "handicap", dalla connotazione
negativa (in quanto, come già visto, indicano qualcosa
che manca per raggiungere la "globalità"
organica, funzionale e sociale della persona), altre definizioni,
che potremmo definire fisiologiche, nel senso di positività,
normalità, di seguito schematizzate:
Funzioni corporee
1. Funzioni mentali
2. Funzioni sensoriali e dolore
3. Funzioni della voce e dell'eloquio
4. Funzioni del sistema cardiovascolare, ematologico, immunologico
e respiratorio
5. Funzioni del sistema digestivo, metabolico e endocrino
6. Funzioni genitourinarie e riproduttive
7. Funzioni neuromuscoloscheletriche e collegate al movimento
8. Funzioni cute e strutture associate
Strutture corporee
1. Strutture del sistema nervoso
2. Occhio, orecchio e strutture collegate
3. Strutture collegate alla voce e all'eloquio
4. Strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e
respiratorio
5. Strutture collegate al sistema digestivo, metabolico e
endocrino
6. Strutture collegate al sistema genitourinario e riproduttivo
7. Strutture collegate al movimento
8. Cute e strutture collegate
Attività e partecipazione
1. Apprendimento e applicazione della conoscenza
2. Compiti e richieste di carattere generale
3. Comunicazione
4. Mobilità
5. Cura della propria persona
6. Vita domestica
7. Interazioni e relazioni interpersonali
8. Principali aree della vita
9. Vita di comunità, sociale e civica
Fattori ambientali
1. Prodotti e tecnologia
2. Ambiente naturale e cambiamenti apportati dall'uomo all'ambiente
3. Supporto e relazioni
4. Atteggiamenti
5. Servizi, sistemi e politiche.
In questo contesto, si noti che l'attività è
da intendersi non come mero riferimento alla capacità
lavorativa, ma all'esecuzione di un compito o di un'azione
da parte di un individuo "di carattere generale".
La partecipazione è il coinvolgimento di un individuo
in una situazione di vita. I fattori ambientali sono caratteristiche
del mondo sociale, che hanno impatto sulle prestazioni di
un individuo in un determinato contesto.
Inoltre, nel documento OMS si arriva a livelli superiori
di dettaglio, suddividendo le classificazioni sopra riportate
in ulteriori sottoclassificazioni ed associando una sigla
ad ogni livello.
Ad esempio, la sigla b11420 è riferita alla seguente
gerarchia di livello:
b Strutture corporee
b1 Funzioni mentali
b11 Funzioni mentali globali
b114 Funzioni dell'orientamento
b1142 Orientamento alla persona
b11420 Orientamento a se stessi
Altro aspetto fondamentale dell'ICF, rispetto alle passate
definizione, è che non riguarda solo le persone con
disabilità, ma tutti, assumendo pertanto uso e valore
globale.
Quindi a ciascun individuo può essere associato uno
o più dei suddetti parametri.
Si tratta dunque di una classificazione:
omogenea, perché propone terminologie e classificazioni
da usare nel mondo;
positiva, perché parte da un contesto "fisiologico"
individuale ed ambientale, intenso in senso dinamico, per
dire se e quanto ciascuno se ne discosta. Il termine disabilità
è stato sostituito da attività, handicap è
stato sostituito da partecipazione;
globale , perché non interessa solo il menomato nella
sua condizione, ma ogni individuo;
integrata, perchè si esprime tramite l'analisi dettagliata
di tutte le dimensioni esistenziali dell'individuo, poste
sullo stesso piano, senza distinzioni sulle possibili cause.
Ancora, si consideri che a differenza di quanto attiene al
deficit (organico o funzionale), che è concetto assoluto,
i concetti introdotti sono relativi, ovvero valutabili relativamente
all'ambiente e alle condizioni in cui si inseriscono. Ad esempio,
l'amputazione di un mignolo è assoluta considerato
l'individuo isolatamente; lo svantaggio che ne deriva è
invece relativo alle condizioni di vita e di lavoro, cioè
della realtà in cui si colloca l'individuo amputato.
L'ICF evidenzia questa prospettiva sottolineando gli aspetti
propositivi, e quindi di valorizzazione, del singolo nel suo
contesto ambientale e sociale. Preme ancora ricordare, che
lo stesso concetto di "contesto" assume connotazione
relativa, modificandosi se si tratta di contesto di lavoro,
di svago, o di altro luogo (una menomazione può essere
vissuta diversamente in una metropoli o in un'area rurale).
Chiunque può trovarsi in un contesto ambientale precario
e ciò può causare disabilità. E' in tale
ambito che l'ICF si pone come classificatore della salute,
prendendo in considerazione gli aspetti sociali dell'individuo
menomato. Ciò che importa non è stabilire la
causa della menomazione, ma intervenire sul contesto sociale
costruendo reti di servizi che riducano la disabilità.
Quindi, il nuovo passaggio compiuto dall'ICF elimina il lato
negativo ancora attribuito alle persone ed evidenzia il contesto
sociale a discapito di quello medico (il concetto di menomazione
come elemento che produce disabilità e/o handicap),
precedentemente di maggior rilievo.
La disabilità diventa una possibile condizione ordinaria
della vita di ciascuno, non legata ad una condizione di malattia,
ma riconosciuta come una esperienza umana universale.
La correlazione fra lo stato di salute e l'ambiente porta
inoltre ad una definizione di disabilità come condizione
di salute in un ambiente sfavorevole.
Per quanto concerne la situazione in Italia, si è
già accennato della collaborazione al progetto ICF
attraverso la rete del Disability Italian Network (DIN). La
Regione referente è il Friuli Venezia Giulia. Nel 2002,
a Trieste, si è svolta la Conferenza mondiale su salute
e disabilità nella quale sono state messe a fuoco le
nuove classificazioni dell'ICF. Nel 2003, durante la II Conferenza
Nazionale sulla Disabilità, tenutasi a Bari, l'ICF
è stato indicato come riferimento per lo sviluppo di
azioni nell'ambito della disabilità in Italia.
Come si legge sul sito web del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, "dal giugno 2003 il DIN è un'associazione
senza scopo di lucro, con funzioni di guida che, auspicabilmente
nel futuro, saranno svolte dal Centro Collaboratore. Il nucleo
direttivo del DIN è composto da esperti che hanno seguito
tutto il lavoro di e su ICF svolto in Italia a partire dal
1998. Il ruolo e le potenzialità del DIN come riferimento
nazionale per l'utilizzo di ICF sono state recentemente riconosciute
dal Ministero del Welfare, che ha scelto il DIN come partner
scientifico per la messa a punto del progetto ICF in Italia.
Il progetto mira a formare gli operatori che si occupano di
inserimento lavorativo delle persone con disabilità
e a utilizzare sistematicamente ICF nei processi valutativi
collegati. Grazie all'impulso del progetto sviluppato dal
Ministero del Welfare, il DIN ha messo a punto una articolata
proposta formativa, lungamente discussa con gli esperti dell'OMS.
Si tratta di un Corso Introduttivo e di un Corso Avanzato
il cui obiettivo è quello di proporre e di fornire
una visione concettuale completa e una prospettiva applicativa
rigorosa dell'ICF su base nazionale".
Ancora nel sito, il Ministro Maroni spiega che "…
Accettare la filosofia dell'ICF vuol dire considerare la disabilità
un problema che non riguarda i singoli cittadini che ne sono
colpiti e le loro famiglie ma, coinvolge di tutta la comunità
e, innanzitutto, le istituzioni ... L'ICF è, infatti,
in grado di valutare le performance e le abilità e
di valorizzare le capacità personali delle persone
con disabilità ed è in grado di misurare l'impatto
dell'ambiente nel quale la persona con disabilità vive.
In particolare, nel settore delle politiche del lavoro, l'approccio
globale di valutazione dell'ambiente e delle abilità
e potenzialità della persona, garantisce l'identità
di ciascuno rispetto al lavoro. Peraltro, in sede comunitaria,
sia nei documenti approvati dedicati alle tematiche della
disabilità che nella Strategia europea per l'occupazione,
l'esclusione dal mercato del lavoro delle persone con disabilità
è indicata tra le condizioni più gravi da contrastare,
anche attraverso la comprensione dei diritti, dei bisogni
e delle potenzialità delle persone disabili, e migliorando
le conoscenze sulle tematiche della disabilità".
Come si è ben compreso, dunque, l'ICF è il
superamento della sola visione sanitaria a favore di una dimensione
dinamica sociale ed ambientale di ogni individuo, dove il
nesso tra azione lesiva (causa), lesione (malattia) e menomazione
(disfunzione) non ha più importanza.
Il ruolo del medico legale, rispetto alle precedenti definizioni
"in negativo" del singolo individuo (menomazione
e disabilità), era già stato in parte relativizzato
dalla definizione di handicap, che richiede la valutazione
di altri operatori socio-sanitari, tra cui l'assistente sociale.
Nella nuova prospettiva dell'ICF c'è ancora spazio
per un giudizio medico legale?
A mio parere, per analogia nel cambiamento verificatosi nell'istituto
giuridico aquiliano, è come chiedersi se la medicina
legale può avere senso quando si passa dalla definizione
del danno biologico a quello esistenziale.
Infatti, nella sua innovazione, tale sistema rispecchia dinamiche
di tipo sociale, in cui il soggetto è visto come individuo
che realizza un progetto di realizzazione personale trascendente
la produzione di reddito e che ha un carattere globale. Se
il danno biologico rappresenta il culmine del processo volto
ad una garanzia di salvaguardia risarcitoria da una modificazione
peggiorativa dello stato di salute psico-fisica di una persona,
nell'evoluzione del sistema aquiliano tale protezione risarcitoria
si estrinseca come tutela delle modificazioni peggiorative
di un soggetto nella sua dimensione globale. Cioè,
nella compromissione delle varie attività che possono
considerarsi realizzatrici dell'individuo (attività
biologico-sussistenziali, ma anche relazioni affettivo-familiari,
rapporti sociali, attività culturali, di svago, di
divertimento, ecc.), realizzando così, per l'appunto,
il c.d. "danno esistenziale".
Fin qui, l'analogia tra il modo dell'ICF e del sistema aquiliano
di disegnare l'individuo non più in rapporto a se stesso,
o comunque a un reddito, o alla capacità lavorativa,
ma in una dimensione sociale.
Tuttavia, è importante precisare che, mentre nel danno
esistenziale il rapporto causale, quantomeno con l'evento
lesivo, è ancora fondamentale, nella nuova classificazione
dell'OMS, lo si ripete, la causalità non ha rilevanza.
Eppure, per quanto concerne la valutazione ICF, vedo ancora
almeno due aspetti in cui il ruolo del medico legale è
importante.
Innanzitutto, se è vero che chiunque, nel corso della
sua esistenza, può essere considerato disabile in un
ambiente sfavorevole, occorre definire il carattere di questa
disabilità. Ovvero stabilire un giudizio di permanenza
o meno della riduzione dello stato di salute. A tale proposito,
il Puccini spiega in un commento a sentenza "…
la permanenza può affermarsi … nel caso del miglioramento
prevedibile, allorquando non sia possibile prevedere la durata
del miglioramento; ovvero quando, pur potendosi emettere parere
prognostico favorevole, sia impossibile indicarne il momento
in cui il miglioramento avrà luogo; o, infine, nel
caso in cui non siamo in grado di precisare l'entità
delle modificazioni in meglio e la sua effettiva incidenza
sulla natura del male e le sue conseguenze …" (Riv.
Intervento chirurgico. Soc., 23:1014, 1970). Si tratta dunque
non di emettere un giudizio certo di irreversibilità,
ma di stabilire una previsione di incertezza prognostica e/o
temporale.
Altro punto, la definizione di uno stato peggiorativo implica
il rapporto con uno stato anteriore, sia questo di "normalità"
o di disabilità già in essere, per quanto di
minore entità quantitativa e/o qualitativa. Definire
in modo preciso e omogeneo uno stato anteriore è esigenza
a cui vanno incontro le classificazioni sopra accennate dell'ICF
e alle quali il medico potrà rapportarsi non solo per
diagnosticare lo stato attuale dell'individuo, ma anche emettere
una previsione di prognosi, di riabilitazione e di interventi
mirati. In questo caso, oltre l'opera di prevenzione, si passa
anche ad una prospettiva ex post, in cui il metodo di ragionamento
medico legale assume importanza.
Inoltre, nel momento in cui l'individuo diventa disabile,
sia pure in rapporto dinamico con l'ambiente, occorrerà
quantificarne il grado, in quanto non è possibile sostenere
che, se la disabilità è potenzialmente di tutti,
questa, manifesta, è uguale per tutti.
Da qui, la necessità del ricorso a tabelle di valutazione
quanto meno orientative, ma omogenee.
Insomma, il medico-legale sembra rivestire ancora un ruolo,
che, per quanto ridimensionato, non è di secondaria
importanza.
Fino a che punto questo ruolo debba arrivare, con quali peculiarità,
con quale prospettiva di collaborazione con altri operatori
socio-sanitari (e non solo, in quanto, parlando di ambiente,
è auspicabile la collaborazione con altri esperti,
quali ingegneri, architetti, ecc.), e su quali limiti, è
dibattito aperto, da approfondire al più presto in
un'ottica collaborativa tra i legislatori e gli specialisti
del settore.
Dott. Giovanni Sicuranza, specialista
in Medicina Legale
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