STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO DENOMINATA
“ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DELLA SCIMITARRA”
Onlus
ART. 1
COSTITUZIONE
L’associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE
ITALIANA AMICI DELLA SCIMITARRA”, più avanti
chiamata per brevità associazione, è disciplinata
dal presente statuto ed è costituita ai sensi
dell’art. 17 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460.
Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza
dello Statuto Sociale.
ART. 2
PRINCIPI ISPIRATORI
Lo spirito e la prassi dell’associazione sono
permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi
generali ispiratori della Costituzione Italiana quali
il rispetto della personalità e della dignità
umana e spirituale.
L'associazione è aconfessionale, apartitica
e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine
di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di
speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire,
direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione,
fondi, riserve e capitale, democraticità della
struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa
o fiscale, elettività, gratuità delle
cariche associative, esclusione dei soci temporanei,
divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente
connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni
fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese
anticipate dal socio in nome e per conto della associazione,
debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i
quali svolgono la propria attività in modo personale,
spontaneo, animata da spirito di solidarietà
ed attuata con correttezza, buona fede, probità
e rigore morale.
ART. 3
SEDE E ZONA DI ATTIVITA’
L’associazione ha attualmente la propria sede
legale in Arcidosso, cap. 58031, prov. di Grosseto,
Loc. Fonte di Gaspero, n° 2.La sede può essere
trasferita con semplice delibera dell’Assemblea
dei soci.Su delibera del Consiglio Direttivo l’associazione
può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni
distaccate nella stessa città e anche in altre
città del territorio italiano.Tutte le riunioni
delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, possono svolgersi
sia presso la sede sociale, sia altrove, purché
espressamente e consensualmente deciso dai soci.
ART. 4
DURATA
La durata dell’associazione è a tempo
indeterminato.
ART. 5
SCOPI E FINALITA’
1. L’Associazione opera, in attività di
volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi
e si prefigge lo scopo di far conoscere, al fine di
una diagnosi precoce, nei neonati e negli adulti, la
Malattia Genetica Rara denominata “Sindrome della
Scimitarra”detta TAPVR (Total Anomalous Pulmonary
Venous Return) Ritorno Venoso Polmonare Anomalo Totale
o PAPVR (Partial Anomalous Pulmonary Venous Return)
ed inoltre di prevenire o eliminare i problemi di carattere
assistenziale, sociale e più in generale di disagio
sia fisico che psicologico che tale patologia comporta,
sensibilizzando l’opinione pubblica e contribuendo
economicamente alla ricerca, attraverso la raccolta
di fondi.
2. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali
l’Associazione utilizza anche i seguenti strumenti:a)diffondere
la conoscenza della “Sindrome della Scimitarra”
attraverso l’organizzazione di conferenze, convegni,
dibattici pubblici, eventi in genere e pubblicazioni
;b) sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa
e le istituzioni affinché emergano le problematiche
e le esigenze comuni delle persone che sono affette
da tale patologia rara;c) attuare momenti di incontro
per condividere le esperienze e le informazioni relative
alla patologia rara anche con associazioni all’estero;d)
organizzare un servizio informativo al fine di indirizzare
i malati e le loro famiglie sui centri di riferimento
ed i loro diritti sanitari nell’ambito specifico;e)
rappresentare presso le istituzioni sanitarie, gli enti
pubblici ecc. le esigenze comuni, i bisogni ed i diritti
delle persone affette da tale patologia rara;f) creare
un network informatico al fine di far interagire gli
operatori del settore, i malati e le loro famiglie e
facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni
scientifiche;g) gestire un sito internet che rappresenti
l’Associazione ed attraverso il quale promuovere
le proprie iniziative insieme, eventualmente, anche
altre Associazioni all’estero che si occupano
di tale patologia;h) attuare iniziative per raccogliere
fondi da destinare alla ricerca medica/genetica o alla
creazione di borse di studio per indagini diagnostiche
e/o terapie farmacologiche.
ART. 6
ATTIVITA’ SVOLTE
Per perseguire le finalità enunciate nell’articolo
precedente, l’associazione svolge le seguenti
attività: a) coordinamento di comunicazioni e
ricerche, anche con enti od associazioni all’estero,
inerenti la Sindrome; b) organizzazione e partecipazione
a convegni o dibattiti per promulgare ed approfondire
la conoscenza della Sindrome; c) ricerche e proposte
a livello legislativo per la tutela dei diritti delle
persone con Malattie Genetiche Rare; d) ricerche e studi
sulla natura e sull’incidenza di fattori eziopatogenetici
della Sindrome; e) organizzare lotterie, presentazioni
o pubblicazioni di libri od opuscoli, organizzazione
di viaggi, proiezioni, gare sportive, od altre manifestazioni
ludiche per la raccolta fondi;
ART. 7
VOLONTARI
Nello svolgimento delle proprie attività l’associazione
si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni
non occasionali di volontariato.L’attività
svolta dal personale volontario è a titolo gratuito
e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure
dal beneficiario.I volontari avranno diritto, solo ed
esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l’attività prestata ai sensi
di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti
dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea
dei soci.
ART. 8
DIPENDENTI
L’associazione di volontariato può assumere
dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento,
nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n°
266, oppure qualora l’assunzione sia necessaria
per qualificare o specializzare l’attività
da essa svolta.I rapporti tra l’associazione ed
i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul
volontariato e da un apposito regolamento adottato dall’associazione,
nonché da un eventuale specifico contratto.
ART. 9
COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO
L’associazione per soddisfare specifiche esigenze
può giovarsi dell’operato di collaboratori
di lavoro autonomo.I rapporti tra l’associazione
ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati
dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito
regolamento adottato dall’associazione, nonché
da un eventuale specifico contratto.
ART. 10
SOCI
Possono far parte dell’associazione, in numero
illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto
e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione,
mossi da spirito di solidarietà per le finalità
ivi indicate.A tutti i soci devono essere consegnate
copie aggiornate dello statuto dell’associazione
e degli eventuali regolamenti interni.La richiesta di
adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo
predisposto dall’associazione, deve contenere
la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere
le finalità dell’associazione, di accettarne
senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché,
presa visione della informativa relativa alla privacy,
di consentire il trattamento dei dati personali e deve
essere presentata al Presidente.Se a richiedere l’ammissione
all’associazione è un soggetto minore d’età,
la domanda d’iscrizione dovrà essere controfirmata
dall’esercente la potestà parentale.Il
Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la
richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa
motivazione.L’iscrizione all’associazione
decorre dalla data della deliberazione del Consiglio
Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione
dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva
alla data di presentazione delle suddette richieste,
deliberando l’iscrizione dei soci nel registro
degli aderenti all’associazione.Il Consiglio Direttivo
può accogliere anche l’adesione di persone
fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in
questo caso l’adesione è di un solo rappresentante
designato dall’ente) che forniscano un sostegno
economico all’associazione definendoli “soci
sostenitori”.Avverso la decisione del Consiglio
Direttivo sull’ammissione di nuovi soci è
ammesso appello all’Assemblea generale dei soci
entro 30 (trenta) giorni.Nessun motivo legato a distinzioni
di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza
italiana ostraniera può essere posto a base del
rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.In
caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo
socio, dovrà versare all’associazione la
quota annuale di iscrizione.
ART. 11
DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità
di trattamento all’interno dell’associazione.I
soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione
e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni
promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati
tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee,
di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle
questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare
le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli
organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere
ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare
le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere
i programmi con i quali l’associazione intende
attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti
i servizi dell’associazione. Possono esercitare
il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per
delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il
pagamento della quota sociale annua di iscrizione.Lo
status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente
e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo
art. 14 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni
che violino tale principio, introducendo criteri di
ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a
termine.
ART. 12
OBBLIGHI DEI SOCI
I soci devono:
· rispettare il presente statuto in tutta la
sua interezza;· tenere un comportamento conforme
alle finalità perseguite dall’associazione;·
svolgere tutte le attività nei tempi e secondo
le modalità preventivamente concordate;·
eseguire la loro attività verso gli altri in
modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire
alcun fine di lucro;· contribuire al raggiungimento
degli scopi dell’associazione, prestando la propria
opera secondo le finalità dell’organizzazione;·
pagare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea
generale dei soci
ART. 13
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per:· decesso;·
impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni
richieste;· mancato pagamento della quota sociale
annua di iscrizione;· rinuncia volontaria comunica
per iscritto al Presidente dell’Assemblea dei
soci, che a sua volta, ne informerà il Consiglio
Direttivo;· espulsione per i seguenti motivi:
inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli
eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi
sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione
e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga
attività in dimostrato contrasto con gli interessi
e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio
radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente
ed automaticamente da tale carica.Le deliberazioni assunte
dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo
devono essere comunicate all’interessato con lettera
raccomandata a.r..La perdita della qualità di
socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto
sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi
e/o corrispettivi ad alcun titolo.
ART. 14
RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO
DI ESPULSIONE
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso
ricorso al Presidente dell’Assemblea entro 30
(trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva
la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all’espulsione.Nel
caso di presentazione del ricorso l’efficacia
della delibera rimane sospesa fino alla decisione dell’organo
adito.
ART. 15
ORGANI SOCIALI
Sono organi di partecipazione democratica e direzione
dell'associazione:
1) l’Assemblea generale degli iscritti ;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Vice Presidente;
Gli organi sociali quali il Consiglio Direttivo,il
Presidente ed il Vice Presidnte, vengono eletti dall'Assemblea
ordinaria dei soci. Tutti i membri degli organi sociali
devono essere soci.La durata degli organi sociali di
3 (tre) anni rinnovabili.
ART. 16
L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
A) COMPOSIZIONE
L’Assemblea generale degli iscritti regolarmente
costituita è formata da tutti gli aderenti all’associazione
che, alla data di convocazione, siano in regola con
il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.L’Assemblea
è il massimo organo deliberante dell’associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.Le
deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità
della legge e del presente statuto, obbligano tutti
gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate
a cura del Presidente presso la sede sociale ove possono
essere consultate da tutti gli associati.
B) PRESIDENZA
E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo
e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso
di assenza di entrambi l’Assemblea dei soci nomina
un proprio Presidente.Il Presidente nomina un Segretario,
che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea
e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione
apposta dal Presidente dell’associazione. Il suddetto
verbale è iscritto nel registro delle Assemblee
degli associati, è conservato a cura del Presidente
presso la sede dell’associazione e può
essere consultato da ciascun socio che può anche
estrarne copia.
C) CONVOCAZIONE
L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una
volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di
aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio
consuntivo e preventivo, e per l’eventuale rinnovo
delle cariche sociali, su convocazione del Presidente
o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un
terzo) dei soci.L’Assemblea straordinaria viene
convocata:a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente
dell’ associazione;b) qualora lo richiedano almeno
i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o
i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.La
convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria
che straordinaria, avviene mediante l’affissione
dell’avviso scritto nell’apposita bacheca
posta presso la sede sociale dell’associazione,
o inviando individualmente a tutti i soci, anche se
sospesi o radiati, l’avviso per lettera raccomandata
o consegnato a mano almeno n° 7 giorni prima della
data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo
telefax, telegramma o posta elettronica. L’Assemblea
dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione
ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può
prevedere ulteriori modalità di convocazione,
qualora il numero degli associati diventi tale da rendere
difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.L’Assemblea
deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.L’avviso
di convocazione deve contenere:1) la data, l'ora e la
sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione
dell’Assemblea dei soci (convocazione quest’ultima
che può anche avvenire in ora successiva dello
stesso giorno della prima convocazione);
2) l’ordine del giorno;
D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:
1) ASSEMBLEA ORDINARIA; 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1) ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio
o per delega, della metà più uno dei soci
aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che
può svolgersi nello stesso giorno della prima,
l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque
sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per
delega.L’Assemblea ordinaria delibera in particolare
su:· la nomina o la sostituzione degli organi
sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di
garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;·
gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;·
l’approvazione dei programmi dell’attività
da svolgere;· l’individuazione di altre
attività direttamente connesse esclusivamente
per scopo di autofinanziamento dell’associazione
e senza alcun fine di lucro;· la redazione, modifica
o revoca dei regolamenti interni;· l’eventuale
ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti
di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio
Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;·
il ricorso presentato da un socio che è stato
espulso;· l’approvazione o il rigetto del
bilancio preventivo· l’approvazione o il
rigetto del bilancio consuntivo· l’approvazione
della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;·
la determinazione dei limiti del rimborso delle spese
sostenute dagli amministratori dell’associazione,
e dai membri degli eventuali Collegio Arbitrale;·
la determinazione dell’ammontare delle quote sociali
annue a carico dei soci.Le deliberazioni dell’Assemblea
ordinaria sulle questioni poste all’ordine del
giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci
presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.
2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria è valida in
prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3
(due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi
diritto di voto.L’Assemblea straordinaria delibera
in particolare su:· le modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto;· l’eventuale
scioglimento dell’associazione e devoluzione del
patrimonio associativo;· l’eventuale messa
in liquidazione dell’associazione e relativa nomina
del commissario liquidatore;· l’eventuale
proroga della durata dell’associazione.Le deliberazioni
dell’Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.
******
Sia le deliberazioni adottate dall’Assemblea
ordinaria, che quelle prese dall’Assemblea straordinaria,
avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta
(appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei
2/3 (due terzi) dei presenti.Hanno diritto di voto tutti
i soci in regola con il pagamento della quota sociale
annua di iscrizione.Ogni socio ha diritto ad un voto.
E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.
Le deleghe devono essere consegnate all’inizio
della riunione al Segretario che provvede a verificarne
la validità e a consegnare quelle ritenute valide
al Presidente per la controfirma.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed
in quelle che riguardano la loro responsabilità
gli amministratori non hanno diritto al voto (ex art.
21 cod. civ.).
ART. 17
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
A) COSTITUZIONE
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero
minimo di 5 a un numero massimo di 20 membri eletti
dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti.
Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere
alcun diritto di voto, altre persone appositamente invitate
anche se estranee all’associazione, persone quest’ultime
che non possono essere presenti al momento della votazione.Il
Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e
tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono
qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due)
volte.Se vengono a mancare uno o più consiglieri,
il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando
il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare
seguono nella graduatoria della votazione.Le eventuali
sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo,
effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate
dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente
alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli
che sono in carica all’atto della loro nomina.Qualora
vengano a mancare i consiglieri in numero superiore
alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea
per nuove elezioni.All’atto dell’accettazione
della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono
dichiarare sotto la propria personale responsabilità
che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità
e/o decadenza.Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio
Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso
delle spese documentate e sostenute per ragioni della
carica ricoperta nell’interesse dell’associazione.
B) CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente,
di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se
ne manifesti la necessità o qualora ne facciano
richiesta scritta almeno un terzo dei membri dell’organo
sociale.
L’avviso di convocazione dovrà contenere
l’indicazione degli argomenti posti all’ordine
del giorno.
C) COSTITUZIONE
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito
quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
La riunione dell’organo è presieduta dal
Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.
D) COMPITI
E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto
non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva
dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque
sia di ordinaria amministrazione.In particolare e tra
gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:·
eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti
il Presidente e il Vice-Presidente;· delegare
determinati compiti al Presidente;· nominare
e revocare un preposto nel caso di eventuali attività
commerciali marginali: il primo preposto viene nominato
direttamente dall’Assemblea ordinaria dei soci;·
attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri
le funzioni organizzative;· eseguire le delibere
dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento
dell’attività sociale e per il raggiungimento
degli scopi associativi;· amministrare l’associazione
ed operare in attuazione delle volontà e degli
indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla
quale risponde direttamente;· fissare le norme
per il funzionamento dell’associazione, formulando
i programmi di attività sociale sulla base delle
linee approvate dall’Assemblea generale dei soci;·
vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività
sociali e sul coordinamento delle stesse;· promuovere
l’attività dell’associazione, autorizzando
la spesa;· nominare e revocare unincaricato per
lo svolgimento di eventuali attività marginali
commerciali, qualora la legge lo richieda;· sistemare
i locali adibiti allo svolgimento delle attività
dell’associazione;· redigere un apposito
regolamento che, conformandosi alle norme del presente
statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici
della vita associativa;· assumere l’eventuale
personale dipendente dell’associazione, provvedere
al suo inquadramento professionale e al corrispondente
trattamento economico, previdenziale e assicurativo
nei limiti consentiti dalla disponibilità previste
nel bilancio, nonchè irrogare sanzioni disciplinari
ai lavoratori colpevoli di inadempimento contrattuale;·
ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti
di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente
per motivi di necessità ed urgenza;· assumere
i provvedimenti necessari per il compimento di tutti
gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;·
delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l’ordinaria
amministrazione;· stipulare tutti gli atti e
contratti inerenti le attività sociali;·
predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea
per la previsione e la programmazione economica dell’anno
sociale;· elaborare il bilancio preventivo contenente
le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio
annuale successivo;· elaborare il bilancio consuntivo
contenente le previsioni di spesa e di entrata relative
all’esercizio annuale trascorso;· sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea il bilancio
preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese
di aprile dell’anno successivo a quello interessato;·
predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale
da presentare all’Assemblea dei soci;·
proporre all’Assemblea l’accettazione di
lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;·
curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili
di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;·
deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande
degli aspiranti soci;· nominare il componente
del Collegio Arbitrale di spettanza dell’associazione;Delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto
apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
e successivamente iscritto nel registro delle riunioni
del Consiglio Direttivo.Le deliberazioni sono adottate
a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
ART. 18
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è
anche il Presidente dell’Assemblea generale degli
iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’associazione.
A) ELEZIONE
E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi
componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima
nomina è ratificata nell’atto costitutivo.
B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA
Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo
di tempo durante il quale è in carica il Consiglio
Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi
a tutti i suoi compiti così come contemplati
nello statuto sociale.L’Assemblea generale degli
iscritti a maggioranza dei suoi componenti può
revocare il Presidente.
C) COMPITI
Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni
che impegnano l’organizzazione di volontariato.Ha
i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione,
nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria
amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno
delegargli.Il Presidente deve assolvere in particolare
ai seguenti compiti:· convocare e presiedere
le riunioni dell’Assemblea generale dei soci,
del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato
Esecutivo, curandone l’ordinato svolgimento;·
curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo;· sottoscrivere il
verbale dell’Assemblea e custodirlo o farlo custodire
dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne
consentire la consultazione da parte di tutti i soci
e l’eventuale estrazione di copia;· emanare
i regolamenti interni degli organi sociali;·
verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti
e promuoverne l’eventuale riforma;· rappresentare
legalmente l’associazione nei confronti dei terzi
e in giudizio;· deliberare sull’ammissione
di nuovi soci;
· predisporre le linee generali del programma
dell’attività dell’associazione,
individuando le esigenze dell’organizzazione e
dei soci;· redigere la relazione consuntiva annuale
sull’attività dell’associazione;·
vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione,
deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò
adibiti;· eseguire gli incassi ed accettare donazioni
di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da
amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti
privati, rilasciandone debitamente quietanza;·
deliberare spese in nome e per conto dell'associazione
al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal
Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni
anno dall'Assemblea ordinaria;· deliberare entro
i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge
o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea
generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro
organo sociale;· in caso di necessità
e di urgenza, assumere nell’interesse dell’associazione
tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio
Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione
utile successiva all’assunzione dei medesimi;·
stipulare convenzioni tra l’associazione e altri
enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera
dell’Assemblea generale dei soci che dispone in
merito alle modalità di attuazione della convenzione
e custodire una copia di tali convenzioni presso la
sede sociale..
ART. 19
IL VICE PRESIDENTE
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione,
le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente,
il quale convocherà il Consiglio Direttivo per
l’approvazione della relativa delibera di conferimento
dell’incarico.Nei confronti degli associati e
dei terzi (persone fisiche o enti pubblici che siano),
la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza,
dell’impedimento o cessazione della carica del
Presidente.
ART. 20
CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo
il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate nell’interesse dell’associazione.
Esse hanno la durata di n° 3 anni e possono essere
riconfermate.Le sostituzioni effettuate nel corso del
periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.
ART. 21
ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Le entrate dell’associazione sono costituite
da:
· contributi ordinari dei soci: quota sociale
annua di iscrizione;
· contributi straordinari elargiti dai soci
e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone
giuridiche estranee all’associazione;
· contributi o elargizioni erogati dallo stato,
da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
· contributi di organismi internazionali;
· rimborsi derivanti da convenzioni;
· rendite patrimoniali;
· entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali: tali proventi sono inseriti
in un’apposita voce del bilancio dell’associazione
e sono accettate dall’Assemblea generale degli
iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone
i tempi e le modalità in conformità dello
statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella
legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n°
266;
· proventi derivanti da attività benefiche
e sociali;
· ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge
11 agosto 1991, n° 266.
Ogni operazione finanziaria è disposta solo
ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso
di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.
ART. 22
QUOTA SOCIALE
La quota sociale annua di iscrizione all’associazione
è determinata dall’Assemblea generale dei
soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della
seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione
del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile,
né rivalutabile, né rimborsabile in caso
di recesso o di perdita della qualità di socio,
è intrasmissibile sia per atto inter vivos che
mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte
del socio rimane in proprietà dell’associazione.
I soci non in regola con il pagamento della quota sociale
non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea
generale degli iscritti, non sono né elettori
né eleggibili alle cariche sociali e non possono
prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione
di volontariato.
ART. 23
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito
da:
· beni mobili, beni mobili registrati e beni
immobili: quest’ultimi possono essere acquistati
dall’associazione e sono ad essa intestati. Tutti
i suindicati beni sono collocati nella sede sociale
ed elencati con dovizia di particolari in un inventario
che può essere consultato da ciascun socio;
· eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze
di bilancio;
· eventuali avanzi netti di gestione;
· donazioni, lasciti testamentari con beneficio
di inventario o successioni, accettati tutti dall’Assemblea
generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione
per fini istituzionali, determinandone i tempi e le
modalità in conformità dello statuto sociale
e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro
sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266.
ART. 24
ESERCIZIO SOCIALE
L'esercizio sociale dell’associazione ha inizio
il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il
giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale
dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo
dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno
in corso. L’associazione ha il divieto di distribuire,
sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
nel corso della sua durata, a meno che la destinazione
o la distribuzione non siano previste per legge o siano
effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato
che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi
analoghi.
L’organizzazione di volontariato ha, altresì,
l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi
di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse,
previste dallo statuto sociale.
ART. 25
ATTIVITA' SECONDARIE
L'associazione potrà, esclusivamente per scopo
di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare
le attività economiche marginali di cui al D.M.
25 maggio 1995.
ART. 26
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente
convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine
del giorno delibera lo scioglimento dell’associazione
con il voto favorevole di almeno la metà degli
aderenti. L’Assemblea provvede, altresì,
alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi
preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione,
dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte
le passività, non potranno essere divisi tra
i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata
dall’Assemblea dei soci, saranno devoluti in beneficenza
in favore di organizzazioni di volontariato che operino
in identico o analogo settore, aventi scopi analoghi
a quelli previsti nel presente statuto o comunque organizzazioni
volte al perseguimento di finalità di pubblica
utilità sociale.
ART. 27
NORME DI FUNZIONAMENTO
Le norme di funzionamento dell’associazione,
predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea
generale dei soci, devono essere affisse nell’apposita
bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia
a ciascun socio al momento dell’iscrizione all’organizzazione.
ART. 28
NORME RESIDUALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente
statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni
e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide
l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare
della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991,
n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460
e della legislazione regionale sul volontariato.
Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto
costitutivo dell’associazione di volontariato
denominata “Associazione Italiana Amici della
Scimitarra”redatto in pari data.
Arcidosso, 30 settembre 2006
CONTO CORRENTE
Assicuraci
la tua adesione
versando una offerta libera sul conto corrente
intestato a
:"Associazione Italiana Amici della Scimitarra"
Codice IBAN : IT 97 R 02008 14304 000400774433