A.I.A.D.S

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
“ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DELLA SCIMITARRA”
Onlus

ART. 1

COSTITUZIONE

L’associazione di volontariato denominata “ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DELLA SCIMITARRA”, più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460. Tutti gli associati sono vincolati all’osservanza dello Statuto Sociale.

ART. 2
PRINCIPI ISPIRATORI

Lo spirito e la prassi dell’associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della Costituzione Italiana quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale.

L'associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa o fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

ART. 3

SEDE E ZONA DI ATTIVITA’

L’associazione ha attualmente la propria sede legale in Arcidosso, cap. 58031, prov. di Grosseto, Loc. Fonte di Gaspero, n° 2.La sede può essere trasferita con semplice delibera dell’Assemblea dei soci.Su delibera del Consiglio Direttivo l’associazione può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni distaccate nella stessa città e anche in altre città del territorio italiano.Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

ART. 4

DURATA

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

ART. 5

SCOPI E FINALITA’

1. L’Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi e si prefigge lo scopo di far conoscere, al fine di una diagnosi precoce, nei neonati e negli adulti, la Malattia Genetica Rara denominata “Sindrome della Scimitarra”detta TAPVR (Total Anomalous Pulmonary Venous Return) Ritorno Venoso Polmonare Anomalo Totale o PAPVR (Partial Anomalous Pulmonary Venous Return) ed inoltre di prevenire o eliminare i problemi di carattere assistenziale, sociale e più in generale di disagio sia fisico che psicologico che tale patologia comporta, sensibilizzando l’opinione pubblica e contribuendo economicamente alla ricerca, attraverso la raccolta di fondi.

2. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali l’Associazione utilizza anche i seguenti strumenti:a)diffondere la conoscenza della “Sindrome della Scimitarra” attraverso l’organizzazione di conferenze, convegni, dibattici pubblici, eventi in genere e pubblicazioni ;b) sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone che sono affette da tale patologia rara;c) attuare momenti di incontro per condividere le esperienze e le informazioni relative alla patologia rara anche con associazioni all’estero;d) organizzare un servizio informativo al fine di indirizzare i malati e le loro famiglie sui centri di riferimento ed i loro diritti sanitari nell’ambito specifico;e) rappresentare presso le istituzioni sanitarie, gli enti pubblici ecc. le esigenze comuni, i bisogni ed i diritti delle persone affette da tale patologia rara;f) creare un network informatico al fine di far interagire gli operatori del settore, i malati e le loro famiglie e facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni scientifiche;g) gestire un sito internet che rappresenti l’Associazione ed attraverso il quale promuovere le proprie iniziative insieme, eventualmente, anche altre Associazioni all’estero che si occupano di tale patologia;h) attuare iniziative per raccogliere fondi da destinare alla ricerca medica/genetica o alla creazione di borse di studio per indagini diagnostiche e/o terapie farmacologiche.

ART. 6

ATTIVITA’ SVOLTE

Per perseguire le finalità enunciate nell’articolo precedente, l’associazione svolge le seguenti attività: a) coordinamento di comunicazioni e ricerche, anche con enti od associazioni all’estero, inerenti la Sindrome; b) organizzazione e partecipazione a convegni o dibattiti per promulgare ed approfondire la conoscenza della Sindrome; c) ricerche e proposte a livello legislativo per la tutela dei diritti delle persone con Malattie Genetiche Rare; d) ricerche e studi sulla natura e sull’incidenza di fattori eziopatogenetici della Sindrome; e) organizzare lotterie, presentazioni o pubblicazioni di libri od opuscoli, organizzazione di viaggi, proiezioni, gare sportive, od altre manifestazioni ludiche per la raccolta fondi;

ART. 7

VOLONTARI

Nello svolgimento delle proprie attività l’associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato.L’attività svolta dal personale volontario è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario.I volontari avranno diritto, solo ed esclusivamente, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea dei soci.

ART. 8

DIPENDENTI

L’associazione di volontariato può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, nei limiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n° 266, oppure qualora l’assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall’associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 9

COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO

L’associazione per soddisfare specifiche esigenze può giovarsi dell’operato di collaboratori di lavoro autonomo.I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge quadro sul volontariato e da un apposito regolamento adottato dall’associazione, nonché da un eventuale specifico contratto.

ART. 10

SOCI

Possono far parte dell’associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell’organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.A tutti i soci devono essere consegnate copie aggiornate dello statuto dell’associazione e degli eventuali regolamenti interni.La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall’associazione, deve contenere la dichiarazione dell’aspirante socio di condividere le finalità dell’associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.Se a richiedere l’ammissione all’associazione è un soggetto minore d’età, la domanda d’iscrizione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione, deliberando in merito con espressa motivazione.L’iscrizione all’associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l’iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all’associazione.Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l’adesione di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l’adesione è di un solo rappresentante designato dall’ente) che forniscano un sostegno economico all’associazione definendoli “soci sostenitori”.Avverso la decisione del Consiglio Direttivo sull’ammissione di nuovi soci è ammesso appello all’Assemblea generale dei soci entro 30 (trenta) giorni.Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana ostraniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione all'associazione.In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, dovrà versare all’associazione la quota annuale di iscrizione.

ART. 11

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’associazione.I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee, di riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali degli organi sociali ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali, infine di usufruire di tutti i servizi dell’associazione. Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 12

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci devono:

· rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;· tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall’associazione;· svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;· eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;· contribuire al raggiungimento degli scopi dell’associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell’organizzazione;· pagare la quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea generale dei soci

ART. 13

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:· decesso;· impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;· mancato pagamento della quota sociale annua di iscrizione;· rinuncia volontaria comunica per iscritto al Presidente dell’Assemblea dei soci, che a sua volta, ne informerà il Consiglio Direttivo;· espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.Le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo relativamente al presente articolo devono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata a.r..La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

ART. 14

RICORSO DEL SOCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente dell’Assemblea entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea ordinaria dei soci successiva all’espulsione.Nel caso di presentazione del ricorso l’efficacia della delibera rimane sospesa fino alla decisione dell’organo adito.

ART. 15

ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

1) l’Assemblea generale degli iscritti ;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Vice Presidente;

Gli organi sociali quali il Consiglio Direttivo,il Presidente ed il Vice Presidnte, vengono eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.La durata degli organi sociali di 3 (tre) anni rinnovabili.

ART. 16

L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI

A) COMPOSIZIONE

L’Assemblea generale degli iscritti regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all’associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti, sono conservate a cura del Presidente presso la sede sociale ove possono essere consultate da tutti gli associati.

B) PRESIDENZA

E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l’Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.Il Presidente nomina un Segretario, che ha il compito di redigere il verbale di Assemblea e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente dell’associazione. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee degli associati, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell’associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

C) CONVOCAZIONE

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.L’Assemblea straordinaria viene convocata:a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell’ associazione;b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo.La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l’affissione dell’avviso scritto nell’apposita bacheca posta presso la sede sociale dell’associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l’avviso per lettera raccomandata o consegnato a mano almeno n° 7 giorni prima della data prevista per la riunione, oppure anche a mezzo telefax, telegramma o posta elettronica. L’Assemblea dei soci, stante la mancanza di apposita regolamentazione ad hoc prevista dalla legislazione vigente, può prevedere ulteriori modalità di convocazione, qualora il numero degli associati diventi tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.L’Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.L’avviso di convocazione deve contenere:1) la data, l'ora e la sede della prima e dell’eventuale seconda convocazione dell’Assemblea dei soci (convocazione quest’ultima che può anche avvenire in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione);

2) l’ordine del giorno;

D) TIPOLOGIA E COSTITUZIONE:

1) ASSEMBLEA ORDINARIA; 2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.L’Assemblea ordinaria delibera in particolare su:· la nomina o la sostituzione degli organi sociali e degli eventuali Collegi di controllo e di garanzia qualora ne venga prevista la loro costituzione;· gli indirizzi e le direttive generali dell’associazione;· l’approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;· l’individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell’associazione e senza alcun fine di lucro;· la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;· l’eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;· il ricorso presentato da un socio che è stato espulso;· l’approvazione o il rigetto del bilancio preventivo· l’approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo· l’approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio Direttivo;· la determinazione dei limiti del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori dell’associazione, e dai membri degli eventuali Collegio Arbitrale;· la determinazione dell’ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci.Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sulle questioni poste all’ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

2) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto.L’Assemblea straordinaria delibera in particolare su:· le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;· l’eventuale scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio associativo;· l’eventuale messa in liquidazione dell’associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;· l’eventuale proroga della durata dell’associazione.Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci con diritto di voto.

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Sia le deliberazioni adottate dall’Assemblea ordinaria, che quelle prese dall’Assemblea straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all’inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto (ex art. 21 cod. civ.).

ART. 17

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

A) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 20 membri eletti dall’Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza avere alcun diritto di voto, altre persone appositamente invitate anche se estranee all’associazione, persone quest’ultime che non possono essere presenti al momento della votazione.Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea generale dei soci, convocata successivamente alla nomina. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.All’atto dell’accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse dell’associazione.

B) CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del Presidente, di norma una volta al mese, ma anche ogniqualvolta se ne manifesti la necessità o qualora ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri dell’organo sociale.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

C) COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

La riunione dell’organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente.

D) COMPITI

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:· eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente;· delegare determinati compiti al Presidente;· nominare e revocare un preposto nel caso di eventuali attività commerciali marginali: il primo preposto viene nominato direttamente dall’Assemblea ordinaria dei soci;· attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni organizzative;· eseguire le delibere dell’Assemblea e quanto necessario per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;· amministrare l’associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea alla quale risponde direttamente;· fissare le norme per il funzionamento dell’associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea generale dei soci;· vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;· promuovere l’attività dell’associazione, autorizzando la spesa;· nominare e revocare unincaricato per lo svolgimento di eventuali attività marginali commerciali, qualora la legge lo richieda;· sistemare i locali adibiti allo svolgimento delle attività dell’associazione;· redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;· assumere l’eventuale personale dipendente dell’associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio, nonchè irrogare sanzioni disciplinari ai lavoratori colpevoli di inadempimento contrattuale;· ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;· assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;· delegare al Presidente o ad un comitato esecutivo l’ordinaria amministrazione;· stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;· predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;· elaborare il bilancio preventivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale successivo;· elaborare il bilancio consuntivo contenente le previsioni di spesa e di entrata relative all’esercizio annuale trascorso;· sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato;· predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale da presentare all’Assemblea dei soci;· proporre all’Assemblea l’accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;· curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;· deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;· nominare il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell’associazione;Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 18

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell’Assemblea generale degli iscritti, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’associazione.

A) ELEZIONE

E’ eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti dei presenti. La prima nomina è ratificata nell’atto costitutivo.

B) DURATA, CESSAZIONE E REVOCA DELLA CARICA

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.L’Assemblea generale degli iscritti a maggioranza dei suoi componenti può revocare il Presidente.

C) COMPITI

Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l’organizzazione di volontariato.Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’associazione, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli.Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:· convocare e presiedere le riunioni dell’Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo, curandone l’ordinato svolgimento;· curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;· sottoscrivere il verbale dell’Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l’eventuale estrazione di copia;· emanare i regolamenti interni degli organi sociali;· verificare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l’eventuale riforma;· rappresentare legalmente l’associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;· deliberare sull’ammissione di nuovi soci;

· predisporre le linee generali del programma dell’attività dell’associazione, individuando le esigenze dell’organizzazione e dei soci;· redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’associazione;· vigilare sulle strutture e sui servizi dell’associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;· eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;· deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;· deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale;· in caso di necessità e di urgenza, assumere nell’interesse dell’associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all’assunzione dei medesimi;· stipulare convenzioni tra l’associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell’Assemblea generale dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale..

ART. 19

IL VICE PRESIDENTE

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice Presidente, il quale convocherà il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferimento dell’incarico.Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o enti pubblici che siano), la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza, dell’impedimento o cessazione della carica del Presidente.

ART. 20

CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’associazione. Esse hanno la durata di n° 3 anni e possono essere riconfermate.Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 21

ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Le entrate dell’associazione sono costituite da:

· contributi ordinari dei soci: quota sociale annua di iscrizione;

· contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche estranee all’associazione;

· contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

· contributi di organismi internazionali;

· rimborsi derivanti da convenzioni;

· rendite patrimoniali;

· entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali: tali proventi sono inseriti in un’apposita voce del bilancio dell’associazione e sono accettate dall’Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266;

· proventi derivanti da attività benefiche e sociali;

· ogni altro tipo di entrata ammessa dalla legge 11 agosto 1991, n° 266.

Ogni operazione finanziaria è disposta solo ed esclusivamente a firma del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, a firma del Vice-Presidente.

ART. 22

QUOTA SOCIALE

La quota sociale annua di iscrizione all’associazione è determinata dall’Assemblea generale dei soci. Tale quota deve essere versata un mese prima della seduta dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell’associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea generale degli iscritti, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell’organizzazione di volontariato.

ART. 23

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

· beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest’ultimi possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati. Tutti i suindicati beni sono collocati nella sede sociale ed elencati con dovizia di particolari in un inventario che può essere consultato da ciascun socio;

· eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;

· eventuali avanzi netti di gestione;

· donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall’Assemblea generale degli iscritti che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266.

ART. 24

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale dell’associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea generale dei soci la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. L’associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge o siano effettuate a beneficio di altre associazioni di volontariato che per statuto sociale o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L’organizzazione di volontariato ha, altresì, l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

ART. 25

ATTIVITA' SECONDARIE

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. 25 maggio 1995.

ART. 26

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L’Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata dal Consiglio Direttivo con specifico ordine del giorno delibera lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di almeno la metà degli aderenti. L’Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, dopo la liquidazione, i beni, utili o riserve, dedotte le passività, non potranno essere divisi tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall’Assemblea dei soci, saranno devoluti in beneficenza in favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore, aventi scopi analoghi a quelli previsti nel presente statuto o comunque organizzazioni volte al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ART. 27

NORME DI FUNZIONAMENTO

Le norme di funzionamento dell’associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea generale dei soci, devono essere affisse nell’apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell’iscrizione all’organizzazione.

ART. 28

NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e della legislazione regionale sul volontariato.

Il presente statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo dell’associazione di volontariato denominata “Associazione Italiana Amici della Scimitarra”redatto in pari data.

Arcidosso, 30 settembre 2006


 


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