A.I.A.D.S

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

Con IL decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali
(valide dal 17 marzo 2005) per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le
Organizzazione non lucrative, fra cui l'A.I.A.D.S. ONLUS.
Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.
L'A.I.A.D.S. considera questa legge un’opportunità importante, che
Finalmente produce effetti positivi per i suoi donatori e incentiva le
Donazioni all'A.I.A.D.S., che potrà così disporre di maggiori risorse da
Destinare alla ricerca scientifica verso la prevenzione della "Sindrome
Della Scimitarra" affinchè nascano neonati sani.

PRIVATI

Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle
Donazioni delle persone fisiche (privati cittadini):

Art. 14 “Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in
Favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono
Deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del
Dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro
Annui”

In alternativa

Rimangono valide le vecchie disposizioni previste dall’art.13 del Dlgs 460/
97, secondo cui le persone fisiche possono detrarre dall’imposta lorda il
19% dell’importo donato a favore delle Onlus fino a un massimo di 2.065,83
Euro (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del D.p.r. 917/86). Per donazioni
Di importo maggiore, la detrazione sarà comunque calcolata sulla cifra
Massima di 2.065,83 euro (Ndr. la detrazione potrà quindi raggiungere un
Massimo di 392,51 euro).



"Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il
Versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti
Sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito,
Carta prepagata, assegno bancario e circolare" Ultima modifica: 13/09/2005


PER SAPERNE DI PIÙ

Un privato che ha reddito imponibile di 20.000 Euro e che effettua una
donazione di 2.000 Euro all'A.I.A.D.S. può alternativamente:
detrarre dall’Irpef il 19% dell’importo di 2.000 Euro (interamente
detraibile in quanto sotto il limite massimo previsto di 2.065.83 Euro)
ottenendo uno sconto fiscale pari a 380 Euro (art.13 del Dlgs 460/ 97);
sottrarre dall’imponibile fiscale l’erogazione compatibilmente con i limiti
previsti dall’art. 14 della nuova legge (80/2005). In questo caso,
l’erogazione liberale in denaro risulterà deducibile nel limite
corrispondente al 10% del reddito complessivo, cioè nella misura di 2.000
Euro.
Nel caso di un contribuente con un reddito pari a 45.000 Euro e che effettua
una donazione da 5.000 Euro per valutare quale delle disposizioni conviene
di più occorre fare i seguenti calcoli:
vecchie disposizioni: detrazione Irpef del 19% sull’importo di 2.065,83 Euro
(limite massimo previsto, e quindi non sui 5.000 Euro effettivi di
donazione). Il contribuente ottiene uno sconto effettivo pari a 392,51 Euro;

nuove disposizioni: il donatore può scontare dall’imponibile un importo
massimo di 4.500 (il 10% di 45.000) con un beneficio reale pari a 1.755 Euro
(ossia il 39% di 4.500, dove il 39% è l’aliquota marginale applicata ai
redditi oltre i 33.500 Euro).
Il nuovo sconto risulta decisamente più conveniente di quello previsto dalle
vecchie disposizioni.

La misura effettiva del beneficio fiscale dipende dall’aliquota marginale
del contribuente.

L'A.I.A.D.S. Onlus suggerisce ai donatori di rivolgersi ad esperti di
propria fiducia, in fase di dichiarazione dei redditi, per valutare la
fiscalità più conveniente da applicare.



NB:

Per il confronto tra nuove e vecchie disposizioni per le persone
fisiche, l'A.I.A.D.S. ha preso spunto dall’articolo del Sole 24 ORE di
Lunedì 29 Agosto 2005 – N. 236 dal titolo “L’esame di convenienza”
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